IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. 3053/2000 proposto da Salvioni Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Scoppa Sandro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Locatelli/Bollini in Milano, viale Berengario n. 9; Contro: Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, e' domiciliato, per l'annullamento del decreto del dirigente dell'ufficio scolastico di Milano, del 14 febbraio 2000, comunicato il 1o marzo 2000, con il quale la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami e disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso medesimo, nonche' del silenzio serbato dall'amministrazione sul ricorso gerarchico proposto. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito all'udienza del 19 dicembre 2000 (relatore dott. Solveig Cogliani) il procuratore dell'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe che l'ha esclusa dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare nel presupposto del difetto del requisito di ammissione di cui all'art. 2, lett. a), della o.m. n. 153 del 15 giugno 1999, per non aver prestato servizio di insegnamento in un posto di ruolo nelle scuole materne statali e/o autorizzate, oppure nelle scuole elementari statali e/o parificate. La ricorrente sostiene che anche l'insegnamento nelle scuole elementari autorizzate debba rientrare tra quelli previsti dall'o.m. 153/1999, poiche' in detta ordinanza non sarebbe disposta una specifica esclusione, e dunque implicitamente dovendosi considerare equiparate le scuole statali e quelle non statali, senza alcuna distinzione tra quelle parificate e quelle autorizzate se non ai soli fini del rilascio dei titoli legali di studio. Nei principi costituzionali e normativi non sarebbe consentita alcuna differenziazione tra i vari tipi di scuole; in caso contrario i primi ad essere danneggiati sarebbero gli utenti-alunni. L'equiparazione, del resto, sarebbe gia' stata valutata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 454 del 30 dicembre 1994 laddove ha dichiarato incostituzionale l'art. 156 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1994. Se la normativa non dovesse essere interpretata nel senso auspicato, la ricorrente avanza l'ipotesi di incostituzionalita' della legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4, 33, 34 e 38 della Costituzione, poiche' gli insegnanti delle scuole elementari autorizzate, pur svolgendo l'attivita' di docenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 395 del t.u. n. 297/1994, sarebbero discriminati. Si e' costituita l'amministrazione che reputa il ricorso irricevibile, inammissibile e comunque infondato. D i r i t t o 1. - A parere del collegio la soluzione della questione di costituzionalita' sollevata dalla ricorrente e' rilevante ai fini della decisione del ricorso, dovendosi ritenere infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale. Infatti, secondo il collegio, non sono configurabili controinteressati in una controversia riguardante l'esclusione da un concorso, ne' sussisteva un onere di gravame del bando, atteso che la lesione della posizione giuridica della ricorrente discende direttamente dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 che espressamente prevede all'art. 2, comma 4: "Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto". La vigenza di tale norma ostacola l'accoglimento del ricorso, dato che la ricorrente ha insegnato per il periodo di tempo prescritto presso scuole elementari autorizzate, che non sono ricomprese nella disposizione citata, la quale enumera tassativamente i requisiti, senza alcuna possibilita' di ampliare in via interpretativa le ipotesi ivi contemplate, come invece vorrebbe la ricorrente nel primo motivo di gravame. 2. - Il collegio condivide i dubbi di costituzionalita' della norma, poiche' essa discrimina gli insegnanti delle scuole non statali in funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto scolastico; le differenze tra scuole parificate ed autorizzate attengono alla validita' legale del titolo di studio conseguito alla fine del corso, e alla diversa titolarita' della scuola (v. artt. 344 e 349 del t.u. n. 297/1994), a prescindere dalle modalita' di esercizio della funzione docente, che e' la medesima per ogni tipo di scuola considerata. A tal fine basti ricordare che entrambe le scuole sono tenute ad uniformarsi ai programmi delle scuole statali, seppure quelle autorizzate solo in via "di massima" (art. 350 t.u. n. 297/1994) e sono soggette alla medesima vigilanza del provveditore. Va sottolineato che l'art. 2 della legge n. 124 discrimina gli insegnanti delle scuole elementari private autorizzate non solo rispetto a quelli delle scuole statali, ma anche rispetto a coloro che hanno insegnato nelle scuole materne private autorizzate; infatti, detto articolo mentre ammette al concorso questi ultimi (insegnanti di scuole materne private autorizzate), esclude implicitamente gli insegnanti di scuole elementari private autorizzate, con la stravagante conseguenza che sono esclusi proprio gli insegnanti che hanno fatto esperienza di docenza nelle scuole elementari. Ad avviso del collegio, dunque, la norma sembra violare l'art. 3 della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza, nonche' l'art. 33 con riguardo al principio della liberta' scolastica, in attuazione del quale ogni scuola privata autorizzata deve essere posta in grado di conseguire quella parita' oggi disciplinata dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, il cui art. 1, comma 4, subordina il riconoscimento ad una serie di prescrizioni tra cui quella di utilizzare solo docenti abilitati. Il presente giudizio va, pertanto, sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.