IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunziato  la seguente ordinanza sul ricorso R.G. 3053/2000
proposto  da  Salvioni Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Scoppa
Sandro,   ed   elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  legale
Locatelli/Bollini in Milano, viale Berengario n. 9;
    Contro:  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona del
Ministro   pro   tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici  in  Milano,  via
Freguglia  n. 1,  e'  domiciliato, per l'annullamento del decreto del
dirigente  dell'ufficio  scolastico  di Milano, del 14 febbraio 2000,
comunicato  il  1o marzo  2000,  con  il quale la ricorrente e' stata
esclusa  dalla  partecipazione  alla  sessione  riservata  di esami e
disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al  corso medesimo, nonche' del silenzio serbato dall'amministrazione
sul ricorso gerarchico proposto.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  all'udienza  del  19 dicembre 2000 (relatore dott. Solveig
Cogliani) il procuratore dell'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

                              F a t t o

    La  ricorrente  impugna  il  provvedimento  in  epigrafe che l'ha
esclusa  dalla  sessione  riservata  di  esami  per  il conseguimento
dell'idoneita'   all'insegnamento   nella   scuola   elementare   nel
presupposto   del   difetto   del  requisito  di  ammissione  di  cui
all'art. 2,  lett.  a), della o.m. n. 153 del 15 giugno 1999, per non
aver  prestato  servizio  di  insegnamento in un posto di ruolo nelle
scuole   materne   statali   e/o  autorizzate,  oppure  nelle  scuole
elementari statali e/o parificate.
    La  ricorrente  sostiene  che  anche  l'insegnamento nelle scuole
elementari  autorizzate debba rientrare tra quelli previsti dall'o.m.
153/1999,  poiche'  in  detta  ordinanza  non  sarebbe  disposta  una
specifica  esclusione,  e dunque implicitamente dovendosi considerare
equiparate  le  scuole  statali  e  quelle  non statali, senza alcuna
distinzione tra quelle parificate e quelle autorizzate se non ai soli
fini   del  rilascio  dei  titoli  legali  di  studio.  Nei  principi
costituzionali    e   normativi   non   sarebbe   consentita   alcuna
differenziazione tra i vari tipi di scuole; in caso contrario i primi
ad essere danneggiati sarebbero gli utenti-alunni.
    L'equiparazione,  del  resto,  sarebbe  gia' stata valutata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 454 del 30 dicembre 1994 laddove
ha  dichiarato incostituzionale l'art. 156 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 297/1994.
    Se  la  normativa  non  dovesse  essere  interpretata  nel  senso
auspicato,  la  ricorrente  avanza  l'ipotesi  di incostituzionalita'
della  legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4, 33, 34 e 38
della  Costituzione,  poiche'  gli insegnanti delle scuole elementari
autorizzate,  pur  svolgendo  l'attivita' di docenza in conformita' a
quanto   previsto   dall'art. 395  del  t.u.  n. 297/1994,  sarebbero
discriminati.
    Si   e'   costituita  l'amministrazione  che  reputa  il  ricorso
irricevibile, inammissibile e comunque infondato.

                            D i r i t t o

    1. -   A  parere  del  collegio  la  soluzione della questione di
costituzionalita'  sollevata  dalla  ricorrente  e' rilevante ai fini
della   decisione   del  ricorso,  dovendosi  ritenere  infondate  le
eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
    Infatti,    secondo   il   collegio,   non   sono   configurabili
controinteressati  in una controversia riguardante l'esclusione da un
concorso, ne' sussisteva un onere di gravame del bando, atteso che la
lesione   della   posizione   giuridica   della  ricorrente  discende
direttamente  dalla  legge n. 124 del 3 maggio 1999 che espressamente
prevede all'art. 2, comma 4:
        "Contemporaneamente  all'indizione  del  primo  concorso  per
titoli  ed  esami  dopo  l'entrata in vigore della presente legge, e'
indetta,  con  ordinanza  del Ministro della pubblica istruzione, una
sessione  riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneita'  richiesta  per  l'insegnamento  nella scuola materna,
nella  scuola  elementare  e  negli  istituti  e scuole di istruzione
secondaria   ed  artistica,  che  da'  titolo  all'inserimento  nelle
graduatorie  permanenti,  secondo  quanto  previsto  al  comma  1. Ai
predetti  esami  sono  ammessi  i  docenti non abilitati, nonche' gli
insegnanti  della  scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici,
d'arte  applicata  e  il  personale  educativo  non  in  possesso  di
idoneita',  che  abbiano  prestato servizio di effettivo insegnamento
nelle   scuole  statali,  ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche
italiane  all'estero,  ovvero  negli  istituti e scuole di istruzione
secondaria  legalmente  riconosciuti  o  pareggiati  o  nelle  scuole
materne  autorizzate  o nelle scuole elementari parificate per almeno
360  giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno 180
giorni  a  decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
essere  stato  prestato  per  insegnamenti  corrispondenti a posti di
ruolo  o  relativi  a  classi  di  concorso,  con  il  possesso dello
specifico titolo di studio richiesto".
    La  vigenza  di  tale  norma ostacola l'accoglimento del ricorso,
dato  che  la  ricorrente  ha  insegnato  per  il  periodo  di  tempo
prescritto   presso  scuole  elementari  autorizzate,  che  non  sono
ricomprese nella disposizione citata, la quale enumera tassativamente
i   requisiti,   senza   alcuna   possibilita'  di  ampliare  in  via
interpretativa  le  ipotesi  ivi contemplate, come invece vorrebbe la
ricorrente nel primo motivo di gravame.
    2.  -  Il  collegio  condivide i dubbi di costituzionalita' della
norma,  poiche'  essa  discrimina  gli  insegnanti  delle  scuole non
statali  in  funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto
scolastico;  le  differenze  tra  scuole  parificate  ed  autorizzate
attengono  alla validita' legale del titolo di studio conseguito alla
fine del corso, e alla diversa titolarita' della scuola (v. artt. 344
e  349  del  t.u.  n. 297/1994),  a  prescindere  dalle  modalita' di
esercizio della funzione docente, che e' la medesima per ogni tipo di
scuola considerata.
    A  tal fine basti ricordare che entrambe le scuole sono tenute ad
uniformarsi   ai  programmi  delle  scuole  statali,  seppure  quelle
autorizzate  solo  in  via "di massima" (art. 350 t.u. n. 297/1994) e
sono soggette alla medesima vigilanza del provveditore.
    Va  sottolineato  che  l'art. 2 della legge n. 124 discrimina gli
insegnanti  delle  scuole  elementari  private  autorizzate  non solo
rispetto  a  quelli  delle scuole statali, ma anche rispetto a coloro
che   hanno  insegnato  nelle  scuole  materne  private  autorizzate;
infatti,  detto  articolo  mentre  ammette  al concorso questi ultimi
(insegnanti   di   scuole   materne   private  autorizzate),  esclude
implicitamente   gli   insegnanti   di   scuole   elementari  private
autorizzate,  con la stravagante conseguenza che sono esclusi proprio
gli  insegnanti  che  hanno  fatto esperienza di docenza nelle scuole
elementari.
    Ad  avviso del collegio, dunque, la norma sembra violare l'art. 3
della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza, nonche'
l'art. 33  con  riguardo  al  principio della liberta' scolastica, in
attuazione  del  quale  ogni  scuola  privata autorizzata deve essere
posta  in  grado di conseguire quella parita' oggi disciplinata dalla
legge  n. 62  del 10 marzo 2000, il cui art. 1, comma 4, subordina il
riconoscimento  ad  una  serie  di  prescrizioni  tra  cui  quella di
utilizzare solo docenti abilitati.
    Il presente giudizio va, pertanto, sospeso, con conseguente invio
degli atti alla Corte costituzionale.